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La scure dell'esattore sugli indebiti, ma l'INPS deve chiarire sugli italiani all'estero PDF Stampa E-mail
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09-06-2010 13:34
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Per ora il silenzio. L’articolo 30 della manovra finanziaria (Decreto n. 78 del 31 maggio 2010) non è ancora esploso. Forse non se ne è accorto nessuno. Ma la nuova norma sul recupero degli indebiti dell’Inps è clamorosa .

Espropriazione forzata per chi non restituisce l’addebito. Lo spietato compito sarà affidato ad un agente della riscossione che assolverà ai suoi compiti senza anteporre alcuna considerazione caritatevole. Tardare la restituzione delle somme indebitamente percepite comporterà l’emissione da parte dell’Inps di un “avviso di indebito” a fronte del quale il “trasgressore” avrà fino a 90 giorni per pagare o fare ricorso (in alcuni casi solo 30).

Altrimenti scatterà l’esecuzione forzata da parte degli agenti della riscossione sulle proprietà dei debitori. L’eccezionale  novità è rappresentata dall’avviso di addebito, dotato di valore di titolo esecutivo: la legge è precisa al riguardo e recita al comma 1 dell’articolo 30 “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, é effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.

 

Una vera e propria rivoluzione del metodo di recupero degli indebiti che consentirà all’Inps, in mancanza di avvenuto pagamento o in seguito a reiezione dell’eventuale ricorso, di attivare la procedura esecutiva con eventuale espropriazione forzata, mediante consegna dell’avviso di addebito all’agente della riscossione.

 

L'espropriazione forzata è lo strumento mediante il quale viene soddisfatta una pretesa del creditore avente ad oggetto una somma di danaro e può avere ad oggetto beni mobili, beni immobili o crediti del debitore. Il primo atto dell'espropriazione forzata è il pignoramento, ossia un atto mediante il quale il creditore, imprime un vincolo di indisponibilità sui beni del debitore. Dopodiché si può procedere alla vendita forzata o all'assegnazione dei beni pignorati ed, infine, alla distribuzione della somma ricavata in favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti.

 

E gli indebiti degli italiani all’estero potranno essere recuperati con il nuovo metodo?

Nell’articolo del Decreto su citato “ovviamente” non vengono disciplinati gli italiani residenti all’estero (ci mancherebbe che il legislatore si ricordasse dell’esistenza del mondo dell’emigrazione)!

 

E’ la domanda che ho comunque  posto ai dirigenti dell’Inps i quali mi hanno risposto che stanno “studiando” la nuova norma e verificando l’applicabilità all’estero. Per quanto mi riguarda riterrei assolutamente sbagliato non distinguere tra gli evasori contributivi italiani (o coloro i quali hanno percepito prestazioni indebite consapevolmente e senza avvertire l’Inps) e i pensionati italiani all’estero i quali per disinformazione o per i ritardi nelle rilevazioni reddituali e gli errori dell’Inps hanno percepito somme indebite senza commettere dolo. Non sarebbe accettabile quindi un accanimento arbitrario contro i “debitori” residenti all’estero.  Possiamo confidare in un chiarimento dell’Inps ragionevole e lungimirante? L’esperienza passata e la pervicace reiterazione del diniego da parte dell’Inps di rispettare un diritto di legge come quello dell’importo aggiuntivo negato ingiustamente per quasi dieci anni agli italiani residenti all’estero, mi fa pensare al peggio. Quindi teoricamente i nostri connazionali debitori verso l’Inps e proprietari di un immobile in Italia rischiano l’applicazione della nuova legge che ne prevede l’espropriazione. Ma la sensibilità e la ponderatezza dei nuovi dirigenti dell’Inps ci fa sperare che il dubbio sull’applicabilità della nuova legge all’estero sia risolto in maniera positiva per le nostre comunità.


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