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Il ministro Frattini mantiene la promessa: approvato dal CDM l'accordo fiscale con il Canada
 
26-05-2010 09:12
Pagina vista 119    

Dopo una lunga serie di mie interrogazioni parlamentari in questa e nella precedente legislatura, di lettere ai ministri e ai ministeri competenti, di pressioni e incontri con esponenti politici di governo e di opposizione, finalmente la Presidenza del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero degli Esteri Franco Frattini ha approvato il 20 maggio scorso il Disegno di legge relativo alla ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l’Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali firmata ad Ottawa il 3 giugno 2002.

 

 

Il Disegno di legge dovrà essere nelle prossime settimane discusso e approvato dal Parlamento italiano e si presume che si tratterà di una semplice formalità visto il parere favorevole del Governo. Dopo l’emanazione della legge di ratifica la Convenzione tuttavia non entrerà in vigore fino a quando non si concretizzerà lo scambio degli strumenti di ratifica con il Canada che consiste nello scambio, per le vie diplomatiche ufficiali, degli estremi delle rispettive leggi di ratifica. Si ricorderà infatti ciò che avvenne con l’accordo fiscale con gli Stati Uniti quando dopo l’approvazione del Parlamento italiano passò quasi un anno prima dell’entrata in vigore. Dobbiamo quindi prendere atto che il ministro Frattini ha mantenuto parte della promessa che mi aveva fatto personalmente all’inizio dell’anno quando rispondendo ad una mia lettera mi aveva assicurato che tra le priorità di questo Governo c’era anche la ratifica delle convenzioni con il Canada in materia fiscale e di sicurezza sociale. Mi aspetto ora una sua analoga iniziativa per trovare la volontà politica e i fondi per l’approvazione dell’accordo di sicurezza sociale che è ovviamente il più importante per la nostra collettività di pensionati e lavoratori residenti in Canada (e anche per gli ex emigrati che sono rientrati in Italia dal Canada).

 

Le Convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione fiscale rappresentano il risultato di un accordo tra due Stati per regolamentare sulla base del principio di reciprocità la sovranità tributaria di ciascuno. Di regola questi accordi internazionali sono redatti sulla base di un apposito modello di convenzione elaborato in ambito Ocse. Le Convenzioni possono riguardare le imposte sul reddito e, talvolta, alcuni elementi del patrimonio. Oltre a disciplinare la cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti, le Convenzioni mirano a evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale eliminando le doppie esenzioni.

 

L’accordo tra Italia e Canada si applica a tutti coloro che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti mentre per la parte impositiva si fa riferimento per il Canada alle imposte sul reddito e per l’Italia all’imposta sul reddito delle persone fisiche, giuridiche e all’imposta regionale sulle attività produttive meglio conosciuta come Irap. Gli articoli da 6 a 21 dell’intesa si occupano dell’imposizione sui redditi da beni immobili, da professione indipendente o da lavoro subordinato, compensi per artisti e sportivi, redditi da beni immobili, utili di imprese e redditi diversi. In un prossimo comunicato, in attesa della definitiva approvazione da parte del Parlamento italiano, entrerò nel merito dei contenuti dell’accordo con particolare riferimento alle pensioni e allo status fiscale del personale a contratto in servizio presso le sedi consolari e diplomatiche italiane in Canada (la novità di rilievo è che viene attribuito un potere impositivo esclusivo allo Stato che eroga gli stipendi al personale impiegato).


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Andrea Sacca