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XV Legislatura

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960 - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

XVI LEGISLATURA

 

CAMERA DEI DEPUTATI
   N. 960


 

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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
COLUCCI, MISTRELLO DESTRO, LORENZIN, MURA, ARACU, ANGELI, BARANI, BARBARESCHI, BERARDI, BERNARDO, BIANCOFIORE, BONIVER, BRIGANDÌ, BUCCHINO, CASSINELLI, CASTIELLO, CATONE, CAZZOLA, CERONI, DI VIRGILIO, DIVELLA, EVANGELISTI, FALLICA, GIANNI FARINA, FOGLIARDI, ANTONINO FOTI, GIACOMONI, IAPICCA, JANNONE, LABOCCETTA, MANNUCCI, CESARE MARINI, MAZZOCCHI, MOFFA, OSVALDO NAPOLI, NIZZI, MARIO PEPE (PD), MARIO PEPE (PdL), PICCOLO, POLIDORI, RAISI, RAZZI, ROSSA, SARDELLI, SCANDROGLIO, SCILIPOTI, SIRAGUSA, TORRISI, VALENTINI, VITALI
Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli
Presentata il 12 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di consentire ai genitori di attribuire il doppio cognome ai propri figli, legittimi, naturali o adottivi.


      Tale riforma nasce, su proposta dell'Associazione nazionale delle mamme, dall'esigenza di adeguare la normativa nazionale in materia di cognome dei figli alle profonde trasformazioni registratesi in campo sociale, che hanno evidenziato il progressivo abbandono del modello di famiglia di stampo patriarcale, riconosciuto dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 61 del 2006, non più coerente con i princìpi dell'ordinamento, con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna e con i vincoli e gli stimoli provenienti dalle fonti di diritto internazionale.


      A ciò si aggiunge che sia la Corte di cassazione sia la Corte costituzionale

 

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hanno rilevato che una modifica della legislazione italiana in materia di cognome è imposta anche dalle fonti convenzionali internazionali, quali la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 (e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 132 del 1985). Tale Convenzione impegna gli Stati aderenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, assicurando altresì gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome. Sulla questione è intervenuto anche il Consiglio d'Europa con le due raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, con le quali si invitavano gli Stati membri a realizzare la piena uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai loro figli. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia delle Comunità europee in diverse sentenze si sono pronunciate a favore dell'eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome.


      La questione della scelta del cognome dei figli non investe esclusivamente il profilo dell'uguaglianza tra uomo e donna, in quanto occorre altresì considerare e salvaguardare il principio dell'unità della famiglia e soprattutto il fondamentale interesse dei figli, ritenuto in ogni caso prevalente su ogni altro interesse in caso di conflitto. A tale proposito, come ebbe modo di sottolineare la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 13298 del 2004, «un sistema normativo nel quale sia consentita l'attribuzione al figlio (anche) del cognome della madre vale a realizzare il principio di uguaglianza non solo dei coniugi tra loro, ma anche rispetto alla prole, esprimendosi l'unità della famiglia, quale comunità di eguali, non solo nella sua dimensione orizzontale, ma anche nel rapporto che lega genitori e figli».


      Tale riforma si rende altresì necessaria per adeguare la normativa attualmente vigente con quella degli altri Paesi dell'Unione europea, in molti dei quali la possibilità per la madre di trasmettere il proprio cognome al figlio è un diritto acquisito. In Inghilterra e in Galles i genitori possono liberamente scegliere il cognome da dare al figlio, attribuendo quello paterno, il materno o entrambi, e addirittura un cognome diverso da quello dei genitori. In Spagna vige la regola del doppio cognome, per cui ciascun individuo porta il cognome paterno assieme al primo cognome materno, salva la possibilità di invertire l'ordine in caso di accordo tra i genitori o per scelta del figlio una volta divenuto maggiorenne. In Francia, i genitori possono scegliere il cognome da attribuire al figlio, optando per quello paterno, per il materno o per entrambi nell'ordine da essi scelto o, in caso di disaccordo, attribuendo al figlio il cognome di quello dei genitori nei confronti dei quali è stata accertata per prima la filiazione. Solo nel caso in cui la filiazione sia stata accertata simultaneamente per entrambi i genitori, al bambino è attribuito il cognome del padre. In Germania, infine, i coniugi possono scegliere il cognome della famiglia oppure optare per il mantenimento dei rispettivi cognomi, altrimenti, in caso di mancanza di un nome di famiglia, i genitori possono attribuire indifferentemente al figlio il cognome del padre o della madre. È inoltre prevista la possibilità per il coniuge il cui cognome non sia stato scelto come cognome della famiglia di aggiungerlo a quest'ultimo.


      Appare pertanto evidente l'esigenza di intervenire tempestivamente sulla materia, ponendo fine a una questione a cui non si è riusciti a dare una soluzione nelle precedenti legislature, nonostante le numerose proposte di legge presentate sull'argomento.


      L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, introducendo l'articolo 235-

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del codice civile, prevede l'attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori, secondo l'ordine da essi scelto, fatto salvo l'intervento dell'ufficiale dello stato civile in caso di mancato accordo tra i genitori, con l'attribuzione al figlio del cognome del padre seguito dal cognome della madre,

 

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come previsto in Spagna. Tale cognome sarà attribuito d'ufficio dall'ufficiale dello stato civile a tutti i figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, come specificato dal secondo comma del medesimo articolo. Al fine di evitare «la proliferazione dei cognomi» paventata dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 586 del 1988, il terzo comma prevede che l'individuo con il doppio cognome possa trasmettere ai propri discendenti soltanto il primo.


      L'articolo 2 modifica il secondo comma dell'articolo 237 del codice civile, sostituendo il riferimento al padre con quello al genitore quale fatto costitutivo del possesso di stato ai fini della dimostrazione di legami filiali e parentali.


      L'articolo 3 e l'articolo 4 estendono la disciplina dettata per la scelta del cognome dei figli legittimi anche ai figli naturali e adottivi.


      L'articolo 5 attribuisce al figlio maggiorenne che ne faccia richiesta la facoltà di aggiungere al proprio cognome quello materno, ovvero di mantenere quello paterno, fatta salva la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 235-

bis

.

 

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Cognome del figlio legittimo).

      1. Al libro primo, titolo VII, capo I, sezione II, del codice civile, prima dell'articolo 236 è premesso il seguente:

      «Art. 235-bis. - (Cognome del figlio legittimo). - Al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome di entrambi i genitori, nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio entrambi i cognomi dei genitori, con precedenza del cognome paterno su quello materno.
      L'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, lo stesso cognome attribuito al primo.
      Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere al proprio figlio soltanto il primo».

Art. 2.
(Fatti costitutivi del possesso di stato).

      1. Il secondo comma dell'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

          1) che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore che essa pretende di avere;

          2) che il genitore l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

 

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          3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

          4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».

Art. 3.
(Cognome del figlio naturale).

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio naturale). - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome di entrambi i genitori ai sensi dell'articolo 235-bis.
      Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, può essere aggiunto, con il consenso di entrambi i genitori, a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale, con le modalità previste dall'articolo 235-bis. In caso di disaccordo tra gli stessi, il cognome del genitore che ha riconosciuto per ultimo segue quello preesistente».

Art. 4.
(Cognome del figlio adottivo).

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome di entrambi i genitori ai sensi dell'articolo 235-bis».

 

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Art. 5.
(Disposizione finale).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al compimento del diciottesimo anno di età i figli, con richiesta scritta all'ufficiale dello stato civile, possono richiedere di aggiungere al proprio cognome quello della madre o di mantenere il solo cognome paterno. La stessa facoltà è attribuita a tutti i cittadini italiani maggiorenni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 235-bis, terzo comma, del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

 
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Andrea Sacca