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317 - Modifica all'articolo 7 del codice della strada PDF Stampa E-mail
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venerdì 22 agosto 2008

XVI LEGISLATURA

 

CAMERA DEI DEPUTATI
   N. 317


 

Pag. 1
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
QUARTIANI, BRAGA, BRANDOLINI, BUCCHINO, ENZO CARRA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CODURELLI, GIANNI FARINA, FEDI, GIACHETTI, GRASSI, MIGLIOLI, OLIVERIO, RAZZI, STRIZZOLO, VICO, VILLECCO CALIPARI
Modifica all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sosta di veicoli
Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, scaturisce dalla necessità, più volte manifestatasi da parte delle piccole imprese operanti nel settore della manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici, di poter accedere e sostare nelle aree centrali delle città al fine di espletare i servizi ai quali sono chiamate.


      La proposta di legge, che si compone di un solo articolo, si propone di permettere l'utilizzo delle aree di parcheggio riservate ai residenti anche agli operatori delle piccole imprese di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici, per il solo tempo necessario all'erogazione del servizio di manutenzione, attraverso la modifica del comma 11 del citato articolo 7. In tale modo si metterebbero gli operatori nella condizione di poter eseguire i lavori, che rivestono utilità pubblica, ottimizzando tempi e costi degli interventi a vantaggio degli utenti, senza il rischio di incorrere in sanzioni che risultano particolarmente importanti per i bilanci di imprese piccole o piccolissime.


      La proposta di legge apporta alla norma vigente una modifica minima, ma particolarmente utile e sentita dagli operatori, perché in grado di accrescere le potenzialità degli interventi e la loro efficienza, nonché di produrre un risparmio di ore lavorate che incidono sui costi per gli utenti e per i consumatori.


      I comuni provvederanno, con propria deliberazione, ad attuare la norma in base alle specifiche esigenze del territorio di competenza.

 

Pag. 2
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il comma 11 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso; nei medesimi spazi e superfici è altresì consentita la sosta ai veicoli delle aziende operanti nella manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici».

 
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Andrea Sacca