| 1867 - Istituzione del Consiglio nazionale per l'integrazione e il multiculturalismo |
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| mercoledì 04 febbraio 2009 | |||
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XVI LEGISLATURA
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Onorevoli Colleghi! - Dopo un non troppo remoto passato in cui era luogo di partenza di emigranti verso tutto il mondo, l'Italia è ormai divenuto un Paese di immigrazione. Lo dimostrano i dati ISTAT: al 1 ogennaio 2008, i cittadini stranieri residenti in Italia erano 3.432.651 e, rispetto a un anno prima, erano aumentati di 493.729 unità (+16,8 per cento). Di questi, circa 457.000 sono nati in Italia, 64.049 solo nel 2007. Nonostante l'impatto dell'immigrazione sul nostro Paese sia di proporzioni enormi e investa i settori più diversi (dall'economia alla politica, dalla cultura alla lingua, dalla religione alla vita sociale), manca ancora un'adeguata risposta alle problematiche che inevitabilmente ineriscono a ogni grande processo di cambiamento. L'immigrazione è per lo più utilizzata come argomento di polemica pubblica, ma poco viene messo in campo per valorizzarne appieno le potenzialità positive. Le politiche volte all'integrazione sociale degli stranieri sono ancora largamente insufficienti: scontano un'acuta disomogeneità, con rari picchi di eccellenza accanto a frequenti situazioni di incuria, e mostrano una scarsa capacità di coordinamento, con una flebile comunicazione tra il livello centrale e le varie realtà territoriali e di queste ultime tra loro. A fianco a ciò, si assiste sempre più frequentemente a un'inquietante escalationdi episodi di razzismo, spesso violenti, che sono interpretabili nella loro diversità sotto il comune denominatore della strumentalizzazione delle minoranze come elemento catalizzatore del disagio sociale. In altri termini, come è confermato da Pag. 2 numerose ricerche, a compiere gesti di xenofobia sono quelle persone che non hanno avuto l'occasione di confrontarsi virtuosamente con il tema della diversità culturale. In sostanza, poca è l'attenzione reale al mondo dell'immigrazione come ricchezza in grado di partecipare alla vita del Paese: l'impressione è che anche i casi di riuscita integrazione di stranieri siano avvenuti più per l'azione di circostanze singolari e per il trascorrere del tempo che per un concreto investimento politico. Risulta evidente, allora, come la legislazione in materia di immigrazione tuttora vigente non riesca ad assicurare un'efficace governancedell'integrazione sociale e civile degli immigrati. A livello centrale è stato insediato nel dicembre 1998, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), un organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale, previsto dall'articolo 42, comma 3, del testo unico delle disposizioni concerti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998). A livello provinciale operano invece i consigli territoriali per l'immigrazione, organismi collegiali istituiti con il regolamento di attuazione del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999). Non mancano inoltre organismi di coordinamento di carattere regionale o con altre caratterizzazioni localizzate. Come risulta chiaro, c'è in Italia una proliferazione di organismi di coordinamento che finisce per smentirne le medesime ragioni istitutive. L'organismo nazionale istituito presso il CNEL non può bastare appieno e da solo alla funzione di coordinare e monitorare le politiche per l'integrazione, a causa dell'ampiezza delle sue dimensioni e della propria vocazione economico-occupazionale. Al contrario, nei principali Paesi occidentali, coinvolti in forme sì diverse ma comunque altrettanto massive dal fenomeno dell'immigrazione straniera, esistono organismi in grado di svolgere compiti precisi con risultati visibili. Se nei Paesi scandinavi e in quelli del Commonwealthbritannico, come Canada e Australia, si è puntato su agenzie nazionali che gestiscono direttamente le politiche dell'integrazione fornendo anche servizi sociali e mediazione culturale, nei Paesi europei continentali esistono organismi consultivi dotati di una forma snella e di una capacità d'indagine, di proposta e d'azione incisiva. La proposta di legge in oggetto intende istituire un organismo che nella sua peculiarità guardi a queste ultime esperienze, rispetto alle prime più in linea con l'assetto organizzativo predisposto dalla legislazione e dalle politiche attive per l'immigrazione italiane. In particolare, per tipologia di immigrazione (provenienza, lingua e cultura degli stranieri) e per caratteristiche socio-economiche del Paese ospite, il modello scelto come termine di paragone per elaborare anche in Italia un organismo in grado di studiare, monitorare e coordinare le politiche dell'integrazione è anche quello di più recente costituzione (2006): lo spagnolo Foro para la Integración Social de los Immigrantes.Rispetto al Foro spagnolo, tuttavia, l'organismo che si propone di istituire in Italia vuole recuperare un elemento tipico dell'azione delle agenzie dei Paesi anglosassoni, qual'è l'attenzione alle politiche della diversità culturale, da rivolgere non solo agli immigrati ma anche alla popolazione autoctona. L'organismo prende pertanto il nome di Consiglio nazionale per l'integrazione e il multiculturalismo (CNIM). Esso è dotato di una struttura leggera e flessibile: i membri, oltre al presidente, sono trenta, tripartiti a seconda della loro provenienza rispettivamente dalla pubblica amministrazione, dalle organizzazioni sociali attive nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e del multiculturalismo, tra le quali le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative, e dalle associazioni legalmente costituite degli immigrati e dei rifugiati. Rispetto all'organismo del CNEL, incentrato quasi esclusivamente sulle realtà istituzionali locali, il CNIM Pag. 3 vuole avere il ruolo complementare di concordare linee d'azione politica sull'integrazione con l'associazionismo e il mondo economico. Il presidente del CNIM è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri del CNIM vengono indicati dalle stesse realtà che concorrono a comporlo e hanno un mandato quinquennale con possibilità di riconferma. Per dare maggiore efficacia all'azione del CNIM, i suoi membri - oltre a riunirsi in assemblea plenaria almeno quattro volte l'anno - fanno parte ciascuno di una delle cinque commissioni tematiche che si riuniscono con cadenza bimestrale e che lavorano sui seguenti temi: educazione e sensibilizzazione; impiego e formazione; diritti e partecipazione; istituzioni europee e internazionali; diversità culturale. Le funzioni che il CNIM svolge sono varie: formulare proposte e raccomandazioni volte a promuovere l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati nella società italiana; ricevere informazioni sui programmi e le attività che, in materia di integrazione sociale dei soggetti immigrati, fanno carico alla pubblica amministrazione; recepire e indirizzare le proposte delle organizzazioni sociali attive nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e del multiculturalismo, nell'ottica di facilitare la convivenza tra i soggetti immigrati e la società che li ospita e di tutelare e promuovere la diversità culturale; elaborare un rapporto annuale sulle attività realizzate dal Consiglio stesso; elaborare un rapporto annuale sulla situazione dell'integrazione sociale degli immigrati e sul multiculturalismo; esaminare, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione, e a tal fine mantenere i contatti con i corrispondenti organismi dell'Unione europea e degli altri Stati membri; cooperare con altri organismi analoghi in ambito internazionale o locale al fine di coordinare l'insieme degli interventi attuativi; contribuire all'elaborazione della legislazione che incide sugli indirizzi di politica migratoria, di integrazione sociale e di promozione della diversità culturale, esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere, del Governo o delle regioni o delle province autonome; compiere studi e indagini di propria iniziativa e formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie già menzionate. Peculiarità del CNIM, innovativa nel panorama italiano del settore, è che esso sarà dotato di un proprio osservatorio permanente: una struttura in grado di monitorare lo stato dell'integrazione sociale degli immigrati e del confronto tra culture diverse presenti nel Paese. L'osservatorio è retto da un comitato scientifico composto da dieci membri, di cui sei nominati dalla pubblica amministrazione e quattro dalle istituzioni statistiche e accademiche più importanti del Paese. Il comitato scientifico si riunisce almeno quattro volte l'anno e si avvale, nelle proprie ricerche, della collaborazione di esperti da esso individuati. L'osservatorio, nonché il relativo comitato scientifico, sono presieduti da un esperto in materia di riconosciuto prestigio, eletto dall'assemblea del CNIM. Funzioni dell'osservatorio sono: la raccolta, l'analisi e l'interscambio di informazioni in materia di immigrazione e asilo nell'ambito della amministrazione generale dello Stato, delle regioni e degli enti locali; la raccolta e l'analisi delle informazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, tra i quali le organizzazioni attive nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e della tutela della diversità culturale; l'elaborazione di propri studi e ricerche riguardanti la stessa materia, e la promozione e la diffusione di informazioni ottenute o prodotte in proprio, attraverso la pubblicazione e la distribuzione; infine, la realizzazione, la pubblicazione e la distribuzione del rapporto annuale sulla situazione dell'integrazione sociale degli immigrati e sul multiculturalismo. Il CNIM è dotato di un segretario generale nominato con la medesima procedura del presidente e di un organico di cinque unità di personale. Pag. 4
1. È istituito il Consiglio nazionale per l'integrazione e il multiculturalismo (CNIM). 1. Il CNIM è composto da trenta componenti, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione: a) dieci in rappresentanza delle pubbliche amministrazioni; b) dieci in rappresentanza degli immigrati e dei rifugiati, attraverso le loro associazioni legalmente costituite; c) dieci in rappresentanza delle organizzazioni sociali, tra le quali le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative, attive nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e del multiculturalismo. 2. La rappresentanza delle pubbliche amministrazioni è composta secondo la seguente ripartizione: a) sei rappresentanti delle amministrazioni dello Stato: 1) il direttore della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri; Pag. 5 2) il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno; 3) il direttore della Direzione generale per gli affari internazionali del Dipartimento della programmazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 4) il direttore della Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 5) il capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; 6) il capo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; c) un rappresentante delle province, designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI); d) un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). 3. La rappresentanza degli immigrati e dei rifugiati, attraverso le loro associazioni legalmente costituite, è costituita in modo tale da rispettare un criterio di distribuzione proporzionale rispetto alle zone di origine degli stessi. a) sei rappresentanti di organizzazioni non governative attive nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e del multiculturalismo; b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; c) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali. Pag. 6 1. I membri del CNIM di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.
1. Nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del CNIM, la Presidenza del Consiglio dei ministri dà avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. a) fini statutari dell'organizzazione relativi alla promozione dell'integrazione sociale degli immigrati e della diversità culturale; b) radicamento territoriale dell'organizzazione in ambito nazionale, ovvero posizione di preminenza in ambito locale; c) esperienza e prospettive nello svolgimento di programmi volti all'integrazione sociale degli immigrati e al multiculturalismo; Pag. 7 d) efficacia ed efficienza nell'utilizzo di eventuali sovvenzioni pubbliche destinate al finanziamento delle loro attività, con particolare attenzione a quelle svolte negli ultimi cinque anni; e) struttura e capacità di gestione; f) rappresentatività in relazione al numero di soggetti immigrati presenti in Italia. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla trasmissione delle designazioni di cui al comma 2, sentiti i Ministri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni che hanno presentato designazioni. Pag. 8 1. Il presidente del CNIM è nominato al di fuori dei componenti di cui all'articolo 2 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 1. Il CNIM elegge fra i suoi componenti due vice presidenti, nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 21. 1. I membri del CNIM durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Pag. 9 Consiglio dei ministri per gli adempimenti conseguenti. 3. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di uno dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 2, la nomina del successore è effettuata entro un mese dalla comunicazione del presidente del CNIM all'organo interessato, nelle stesse forme in cui il consigliere è stato nominato. 4. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di uno dei rappresentanti di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, la nomina del successore è effettuata entro un mese dalla comunicazione del presidente del CNIM all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'articolo 4. 5. La nomina dei consiglieri di cui ai commi 3 e 4 avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito. 1. Per la nomina a presidente e a componente del CNIM è necessario avere il godimento dei diritti civili e politici. La perdita di tali diritti comporta la decadenza dalla carica, che è disposta nella stessa forma prevista per l'atto di nomina. 1. Il regolamento di cui all'articolo 21 disciplina le indennità, le diarie di presenza Pag. 10 e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai membri del CNIM. 1. Il CNIM: a) formula proposte e raccomandazioni volte a promuovere l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati nella società italiana; b) riceve informazioni sui programmi e le attività che, in materia di integrazione sociale dei soggetti immigrati, fanno capo alle pubbliche amministrazioni; c) recepisce e indirizza le proposte delle organizzazioni sociali attive nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e del multiculturalismo, nell'ottica di facilitare la convivenza tra i soggetti immigrati e la società che li ospita e di tutelare e promuovere la diversità culturale; d) elabora un rapporto annuale sulle proprie attività; e) elabora un rapporto annuale sulla situazione dell'integrazione sociale degli immigrati e sul multiculturalismo; f) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie nei settori di propria competenza e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi dell'Unione europea e degli altri Stati membri; g) coopera con organismi analoghi in ambito internazionale o locale al fine di coordinare l'insieme degli interventi attuativi a beneficio dell'integrazione sociale degli immigrati e del multiculturalismo; Pag. 11 h) contribuisce all'elaborazione della legislazione che incide sugli indirizzi di politica migratoria, di integrazione sociale e di promozione della diversità culturale, esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere, del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; i) può formulare osservazioni e proposte, di propria iniziativa, sulle materie di cui al presente comma, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea; l) compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di cui al presente comma; m) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge. 1. Al CNIM possono richiedere pareri, nelle materie di cui all'articolo 10: a) ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento; b) il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente; c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie che rientrano nella loro potestà normativa, su richiesta avanzata, previa deliberazione degli organi competenti, dal rispettivo presidente. 2. Il CNIM ha l'obbligo di esprimere il parere entro il termine fissato, salvo che, su sua richiesta, non sia concessa proroga. Pag. 12 sono pubblicati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. 1. Le osservazioni e le proposte del CNIM sono trasmesse al Governo, nonché alle Camere e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne disciplinano le modalità di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 1. Il CNIM designa componenti di organismi pubblici secondo quanto previsto dalle leggi che ad esso attribuiscono il relativo potere. Tali designazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione dell'assemblea del CNIM, adottata nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 21. 1. Il CNIM si riunisce in almeno quattro sessioni plenarie ordinarie ogni anno, convocate dal presidente. Qualora la maggioranza dei consiglieri lo richiedano in Pag. 13 forma scritta, il presidente convoca l'assemblea straordinaria. 2. Le convocazioni ordinarie dell'assemblea sono effettuate con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Le convocazioni straordinarie dell'assemblea sono effettuate con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. 3. Le convocazioni dell'assemblea devono indicare giorno, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno dei lavori, ed eventualmente allegare la documentazione necessaria per una previa informazione sulle materie in discussione. 4. Nella prima convocazione è annunciata anche la seconda. 1. In relazione all'esercizio delle attribuzioni del CNIM, è istituito un esecutivo, composto dal presidente, dai vicepresidenti, dal segretario generale di cui all'articolo 23, dai presidenti delle commissioni di cui all'articolo 16 e dal presidente dell'osservatorio di cui all'articolo 18. 1. In relazione ai lavori dell'assemblea dedicati all'esame delle materie di cui all'articolo 10, sono istituite cinque commissioni, composte da consiglieri, tenendo Pag. 14 conto delle rappresentanze presenti nel CNIM anche in riferimento alle materie trattate. 2. Le commissioni si occupano dei seguenti temi: a) educazione e sensibilizzazione; b) impiego e formazione; c) diritti e partecipazione; d) istituzioni europee e internazionali; e) diversità culturale. 3. Le commissioni elaborano informative o proposte che sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea. A tal fine, durante i propri lavori, possono convocare esperti nelle materie trattate. 1. Le pronunce del CNIM sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Pag. 15 2. Qualora siano espresse posizioni discordanti sull'intera materia o su singoli punti, non si procede al voto e la pronuncia dà atto delle posizioni indicando per ciascuna di esse il numero e la categoria di appartenenza dei consiglieri che l'hanno espressa e dandone formale comunicazione agli organi destinatari della pronuncia medesima. 1. In relazione alle sue funzioni di raccolta di dati e di analisi, studio e diffusione di informazioni riguardanti le modalità di integrazione e lo sviluppo del multiculturalismo in Italia, il CNIM è dotato di un osservatorio permanente. a) raccolta, analisi e interscambio di informazioni in materia di immigrazione e asilo nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali; b) raccolta e analisi delle informazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, tra i quali le organizzazioni attive nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e della tutela della diversità culturale; c) elaborazione di propri studi e ricerche riguardanti le materie di cui all'articolo 10; d) promozione e diffusione delle informazioni ottenute o prodotte in proprio, attraverso la loro pubblicazione e distribuzione; e) realizzazione, pubblicazione e distribuzione del rapporto annuale sulla situazione dell'integrazione sociale degli immigrati e sul multiculturalismo, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10. 3. L'osservatorio è retto da un comitato scientifico, composto da dieci membri, secondo la seguente ripartizione: a) tre rappresentanti indicati dal Governo e designati dal Presidente del Consiglio Pag. 16 dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; b) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; c) un rappresentante degli enti locali, designato congiuntamente dall'UPI e dall'ANCI; d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica; e) un rappresentante del Sistema statistico nazionale; f) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; g) due esperti provenienti dall'ambito universitario, indicati dalla Conferenza dei rettori dell'università italiane. 4. L'osservatorio e il comitato scientifico sono presieduti da un esperto di riconosciuto prestigio, eletto dall'assemblea del CNIM. 1. Le sedute del CNIM sono pubbliche, salvo che sia deciso diversamente dall'assemblea, nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 21. Pag. 17 2. Il regolamento di cui all'articolo 21 disciplina le forme di pubblicità degli atti del CNIM. 3. Alle riunioni dell'assemblea e delle commissioni del CNIM hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, i presidenti delle Commissioni parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei consigli o assemblee e delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i membri italiani del Parlamento europeo. 4. Il CNIM può invitare i soggetti di cui al comma 3 a intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea e delle commissioni. 1. Il CNIM può stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari. 1. L'attività del CNIM è disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni modifica del regolamento. Pag. 18 deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 1. L'assegnazione al CNIM per le spese occorrenti per il suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 1. Il CNIM ha un segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del CNIM. 1. La dotazione organica complessiva dei ruoli del CNIM, ivi compreso quello della dirigenza, ammonta a cinque unità. Il personale del CNIM è inquadrato secondo quanto stabilito con decreto del Pag. 19 Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1. In sede di prima applicazione, le designazioni di cui all'articolo 4 devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle funzioni del CNIM sono posti a carico degli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. |
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