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XV Legislatura

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1474 - Istituzione dell'Osservatorio delle donne italiane all'estero

XVI LEGISLATURA

 

CAMERA DEI DEPUTATI
   N. 1474


 

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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GARAVINI, SERENI, ANGELI, BINETTI, BRAGA, BRANDOLINI, BUCCHINO, BURTONE, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CENNI, CONCIA, CORSINI, DE BIASI, DE MICHELI, DI BIAGIO, FADDA, GIANNI FARINA, FARINONE, FASSINO, FEDI, FERRARI, FRONER, GHIZZONI, GNECCHI, GOZI, GRASSI, LENZI, MARCHI, MARCHIGNOLI, MASTROMAURO, MAZZARELLA, RICARDO ANTONIO MERLO, MIGLIOLI, MIOTTO, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, MURA, NARDUCCI, NIZZI, PEDOTO, PORTA, QUARTIANI, RAZZI, RIGONI, SAMPERI, SARDELLI, SBROLLINI, SCHIRRU, SERVODIO, TRAPPOLINO, ZAMPA
Istituzione dell'Osservatorio delle donne italiane all'estero
Presentata il 10 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Del grande patrimonio di esperienze, valori, opportunità rappresentato dalle comunità italiane e d'origine italiana presenti nel mondo, le donne sono certamente uno dei fattori più innovativi e trainanti. E questo vale sia sul versante dei rapporti con il Paese d'origine che su quello dello sviluppo delle realtà sociali e culturali nelle quali le nostre comunità sono presenti e operano.


      Cogliere questa occasione, facendo in modo che possano pienamente dispiegarsi le energie sociali, culturali e civili delle donne italiane all'estero, sostenendone l'iniziativa ad ogni livello, è non solo un atto di lungimiranza politica, ma anche una spinta concreta verso quell'attivo percorso di internazionalizzazione di cui il nostro Paese ha bisogno.


      Questa potenzialità offerta dalla partecipazione delle donne alla vita delle nostre comunità d'origine si alimenta, oltre che nella peculiarità della cultura di genere, nell'esperienza viva che esse hanno storicamente realizzato in emigrazione. La loro inclinazione alla concretezza, alla ricerca di strade innovative e al perseguimento di soluzioni ai problemi aperti è maturata nello sforzo di affrontare e vincere l'isolamento e talvolta la marginalità in cui la

 

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loro condizione di migranti le ha collocate. Ai carichi di responsabilità e di fatica connessi al ruolo che una cultura di tradizione ha loro assegnato in ambito familiare, in emigrazione si sono aggiunti il disagio di dovere costruire relazioni in una società nuova e talvolta ostile e l'impegno di affrancarsi da un retroterra familistico per entrare, con dignità e pienezza, nel mondo del lavoro. Un percorso reso più arduo da un lato dal tradizionalismo della cultura d'origine, intrecciato ai pregiudizi del contesto di insediamento, dall'altro dalla disinformazione sui propri diritti.


      La donna in emigrazione, dunque, è stata contemporaneamente fattore di coesione familiare e di mantenimento della cultura d'origine e soggetto aperto alle culture urbane dei contesti di immigrazione e a modelli di comportamento moderni e dinamici.


      Oltre che per la qualità sociale e culturale della presenza delle donne nelle comunità d'origine, l'attenzione per la loro condizione si giustifica anche sotto il profilo quantitativo. Sui circa tre milioni e seicentomila iscritti all'AIRE, poco meno della metà (47 per cento), vale a dire circa un milione settecentomila, è costituito da donne. Di esse poco meno del 40 per cento, è dato da giovani donne di età fino a trentacinque anni, a fronte di un 30 per cento circa di donne di età superiore ai cinquantacinque anni. Si tratta, dunque, di un discorso importante non solo per il presente, ma legato al futuro di questa essenziale componente delle nostre comunità.


      Se poi si sposta lo sguardo dai dati AIRE a quelli, meno definibili ma certamente più importanti, della comunità d'origine italiana, assumendo il dato corrente dei 55-60 milioni di persone d'origine italiana, si può grossolanamente pensare ad un retroterra potenziale di circa venticinque milioni di donne d'origine italiana presenti nel mondo.


      Rispetto al passato, il livello culturale e sociale delle donne italiane che si recano all'estero, sempre più spesso per motivi di studio e di esercizio professionale, ha aperto un'evidente contraddizione tra questi nuovi flussi di emigrazione e la situazione consolidata. A fronte delle difficoltà che le generazioni precedenti di emigrate hanno incontrato nella pratica linguistica, nei percorsi di integrazione e nell'ingresso nel lavoro, le nuove migranti italiane sono più dotate culturalmente, mirano a una collocazione sociale più elevata e sono più consapevoli dei diritti. Questa sfasatura è confermata da indagini specialistiche (ad esempio dell'EURISPES), che segnalano come la dotazione culturale e la condizione sociale della maggior parte delle donne italiane residenti all'estero si attesti ai livelli medio bassi.


      Anche sotto il profilo delle contraddizioni esistenti e delle nuove dinamiche migratorie, dunque, si evidenzia l'esigenza di strumenti di più accurata e aggiornata conoscenza dei fenomeni e di stimolo di un maggiore amalgama delle diverse esperienze sedimentate.


      Per rispondere a queste esigenze e, in generale, per migliorare le condizioni delle donne italiane all'estero si è già registrato un positivo impegno di impostazione e di intervento dei soggetti istituzionali deputati a tale scopo: il Dipartimento per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, il Ministero degli affari esteri. Gli interventi realizzati, pur significativi, sono risultati tuttavia distanti e sovrapposti rispetto alle situazioni alle quali erano finalizzati. Resta ampio lo spazio per un'azione di analisi e per interventi orientati a stimolare la partecipazione diretta delle donne alle dinamiche civili in atto nelle nostre comunità e un più diffuso e penetrante loro protagonismo.


      La presente proposta di legge si prefigge di venire concretamente incontro a queste esigenze. Essa mira a istituire l'Osservatorio delle donne italiane all'estero con il compito di monitorare, in piena autonomia decisionale e gestionale, la condizione femminile e la sua evoluzione nelle diverse aree del mondo, dove è più rilevante la presenza di comunità italiane e d'origine italiana.


      All'Osservatorio sono riconosciuti, altresì, compiti di promozione e di coordinamento delle iniziative, nonché di raccordo con le istanze rappresentative delle nostre comunità all'estero (COMITES, CGIE) e di

 

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collaborazione con i responsabili delle strutture diplomatico-consolari e con le altre istituzioni di specifico riferimento.


      Per favorire un diffuso contatto con la vasta platea delle donne e la costruzione di una rete di luoghi d'incontro e di nuclei operativi, la presente proposta di legge prevede di articolare l'Osservatorio in tre livelli: di circoscrizione consolare, di Paese di insediamento e mondiale, nella sede del Ministero degli affari esteri. Per ognuno di questi livelli si prevede un nucleo di coordinamento, costituito da donne democraticamente elette nell'istanza competente.


      Questa proposta di legge è il frutto del confronto e dell'elaborazione delle donne del Consiglio generale degli italiani all'estero, che, in dialogo con altri gruppi e coordinamenti di donne operanti in altre aree del mondo, da alcuni anni hanno richiamato l'attenzione sull'opportunità di dotare le nostre comunità di questo utile strumento di conoscenza della condizione femminile, di promozione della partecipazione democratica e civile, di apertura di una fase di protagonismo. Essa ha avuto nelle scorse legislature l'adesione di numerosi parlamentari, in modo assolutamente trasversale. Con lo stesso spirito di dialogo e di servizio viene riproposta al giudizio del Parlamento, con la speranza che la lunga attesa delle donne italiane all'estero possa finalmente trovare il suo coronamento.

 

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1.      1. È istituito l'Osservatorio delle donne italiane all'estero, di seguito denominato «ODIE».
      2. L'ODIE ha autonomia decisionale e gestionale. Esso ha il compito di monitorare la condizione femminile nelle diverse aree del mondo dove operano le più numerose comunità italiane e di origine italiana e di registrarne le trasformazioni nel tempo. L'ODIE si propone di promuovere una sempre maggiore affermazione del ruolo delle donne italiane nelle realtà sociali in cui vivono e di favorire la loro partecipazione nelle sedi politico-istituzionali di rappresentanza delle comunità italiane all'estero.

Art. 2.

      1. Per l'attuazione delle finalità e lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 2, l'ODIE provvede a:

          a) esaminare le condizioni di vita e di lavoro delle donne italiane nei Paesi di accoglimento, in particolare sotto il profilo dell'integrazione sociale, della formazione scolastica e professionale, dell'ingresso e del reinserimento in attività lavorative, della tutela assistenziale e medica;

          b) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti la presenza e lo status e delle donne italiane e di origine italiana all'estero, collaborando alla loro realizzazione;

          c) valutare l'opportunità delle iniziative a favore delle donne italiane all'estero promosse e finanziate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

 

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Art. 3.

      1. L'ODIE si articola in:

          a) osservatori circoscrizionali;

          b) osservatori nazionali;

          c) osservatorio centrale.

Art. 4.

      1. L'osservatorio circoscrizionale è istituito in ogni circoscrizione consolare nella quale risiedono più di 3.000 cittadini italiani. Esso è insediato presso una struttura adeguata, individuata d'intesa con le locali autorità diplomatico-consolari.
      2. L'osservatorio circoscrizionale ha il compito di analizzare la condizione delle donne italiane all'estero nell'ambito della realtà locale e della comunità italiana presente nel territorio, al fine di individuarne i bisogni e le esigenze, nonché di promuovere iniziative per favorire l'affermazione professionale, sociale, culturale e politica nel Paese estero di residenza.
      3. L'osservatorio circoscrizionale è composto dalle donne italiane e di origine italiana residenti nel relativo ambito territoriale. L'assemblea plenaria elegge al proprio interno una coordinatrice che dura in carica due anni e il cui mandato non è rinnovabile per più di due volte consecutivamente.
      4. La coordinatrice di cui al comma 3 organizza le attività dell'osservatorio circoscrizionale, fornisce i dati richiesti dall'osservatorio nazionale e dall'osservatorio centrale, con i quali assicura i necessari collegamenti, e tiene gli opportuni rapporti di collaborazione con l'ufficio consolare e con i comitati degli italiani all'estero (COMITES) territorialmente competenti.
      5. La coordinatrice di cui al comma 3 convoca l'assemblea plenaria almeno due volte l'anno.
      6. La prima convocazione dell'assemblea plenaria è effettuata dalle locali autorità consolari, in collaborazione con i COMITES, con i rappresentanti del Consiglio

 

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generale degli italiani all'estero (CGIE) e con le forze sociali operanti sul territorio.

Art. 5.

      1. L'osservatorio nazionale è istituito presso ogni ambasciata italiana operante in Paesi ove esistono almeno quattro COMITES.
      2. L'osservatorio nazionale è composto dalle coordinatrici degli osservatori circoscrizionali di cui all'articolo 4, che eleggono la coordinatrice nazionale. Nei Paesi nei quali non si sono costituiti gli osservatori circoscrizionali, l'osservatorio nazionale è composto da almeno tre donne, di cui una con funzione di coordinatrice, nominate dall'osservatorio centrale su proposta dell'ambasciata, sentito il COMITES, ove costituito, i rappresentanti del CGIE e le forze sociali operanti sul territorio.
      3. Nei Paesi ove esistono almeno cinque COMITES, la coordinatrice nazionale di cui al comma 2 è coadiuvata da un addetto amministrativo.
      4. L'osservatorio nazionale assicura lo scambio di informazioni e il collegamento operativo tra l'osservatorio centrale e gli osservatori circoscrizionali nonché la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei dati relativi all'intero Paese in cui opera. L'osservatorio nazionale promuove, altresì, la realizzazione delle iniziative proposte dagli osservatori circoscrizionali.

Art. 6.

      1. L'osservatorio centrale è istituito presso il Ministero degli affari esteri e ha sede presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del medesimo Ministero.
      2. L'osservatorio centrale è composto da almeno una coordinatrice eletta, per ciascuna delle seguenti aree continentali (Europa, Africa, Australia, Nord America e America Latina), dalle coordinatrici nazionali dell'area di riferimento. L'osservatorio

 

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centrale si riunisce almeno due volte l'anno.


      3. L'osservatorio centrale rappresenta l'ODIE, indica le linee programmatiche generali e organizza in Italia e all'estero periodiche riunioni plenarie delle rappresentanti degli osservatori nazionali e circoscrizionali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per le pari opportunità e con la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna. Esso può opportunamente coordinarsi con il CGIE e con ogni altra istituzione pubblica o privata che ritenga utile contattare per la realizzazione dell'attività dell'ODIE. L'osservatorio centrale predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e su quelle che intende svolgere l'anno successivo, da trasmettere al Parlamento, al Ministero degli affari esteri, al Dipartimento per le pari opportunità e alla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.


      4. Presso l'osservatorio centrale è istituito un segretariato che provvede alle attività organizzative e amministrative. Il segretariato è diretto da un funzionario posto alle dirette dipendenze del direttore generale della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.


      5. L'osservatorio centrale e gli osservatori nazionali, per lo svolgimento dei propri compiti e l'attuazione delle finalità della presente legge, possono avvalersi, di volta in volta, della collaborazione di esperti.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando

 

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l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

 
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Andrea Sacca