| 1209 - orme per la tutela dei consumatori particolarmente vulnerabili, rispetto ai rischi connessi.. |
|
|
|
| venerdì 22 agosto 2008 | |||
|
XVI LEGISLATURA
Pag. 1
Onorevoli Colleghi! - Recenti ricerche scientifiche hanno evidenziato i gravi rischi per la salute derivanti dall'uso di imballaggi e contenitori di plastica per alimenti o bevande. Il materiale plastico utilizzato in tali oggetti contiene, infatti, sostanze organiche come il cloruro di polivinile e altre sostanze quali i bifenili policlorati, i ftalati eccetera, suscettibili di arrecare gravi danni alla salute dei consumatori. Infatti, come le ricerche condotte dall'Istituto oncologico di Bologna hanno potuto dimostrare sin dal 1971, il monocloruro di vinile è una sostanza cancerogena, suscettibile quindi di favorire l'insorgenza di patologie tumorali nei soggetti che con essa vengono a contatto. Inoltre, l'uso del materiale plastico in contenitori o imballaggi di cibi o bevande determina il rilascio di ftalati in conseguenza del contatto della plastica con grassi - animali o vegetali - o con sostanze alcoliche contenuti negli alimenti o bevande posti all'interno dei suddetti imballaggi. Gli ftalati così rilasciati e trasmessi al consumatore si concentrano nel tessuto Pag. 2 adiposo, attraverso un processo noto come «bioaccumulo». Tale processo ha ripercussioni di assoluta gravità sul sistema immunitario e riproduttivo dei soggetti, e in particolare di coloro che, come i bambini o gli ammalati, versano in condizioni di salute particolarmente vulnerabili. Gli effetti pregiudizievoli di tale processo di bioaccumulo e dello stesso rilascio degli ftalati nell'organismo umano sono, inoltre, aggravati dalla concentrazione dei suddetti composti chimici, che è direttamente proporzionale alle temperature raggiunte dalla sostanza alimentare contenuta negli imballaggi in questione. La maggiore concentrazione di tali sostanze nocive, rilasciate nell'organismo umano dalla plastica, determina quindi il rischio di accelerare i processi legati allo sviluppo puberale, nonché l'insorgenza di patologie tumorali. È pertanto evidente come sia assolutamente necessario tutelare i consumatori da tali gravi pericoli per la salute, proteggendo in particolare i soggetti, quali bambini o ammalati, che, per le condizioni in cui versano, sono maggiormente esposti ai rischi connessi all'uso della plastica in imballaggi o contenitori di alimenti. Inoltre, è importante sottolineare come l'uso della plastica, soprattutto, ma non solo, nel settore alimentare, determini gravi rischi per la salute ambientale, con particolare riferimento alla fase dello smaltimento dei rifiuti e alla possibilità per la plastica di subire un processo di integrale biodegradazione. Da quanto sin qui considerato scaturisce, quindi, l'esigenza di promuovere, a livello pubblico, una maggiore consapevolezza dei rischi connessi all'uso della plastica nel settore alimentare, al fine di prevenire in primo luogo i pericoli per la salute individuale derivanti dai processi di bioaccumulo delle sostanze nocive rilasciate dalla plastica nell'organismo umano. In secondo luogo, è necessario promuovere nella società campagne di sensibilizzazione rispetto ai rischi derivanti alla salubrità ambientale dalla diffusione di rifiuti in materiale plastico, favorendo il ricorso a materiale completamente biodegradabile, che possa essere riciclato e smaltito, così da non danneggiare l'ambiente. Tali obiettivi sono, del resto, oggetto di attenzione da parte non solo della comunità scientifica internazionale, ma anche delle istituzioni europee, che più volte hanno adottato normative volte a tutelare i consumatori, la loro salute e ad un tempo la salubrità ambientale, rispetto ai rischi derivanti dall'uso della plastica, soprattutto, ma non solo, nel settore alimentare. A tale fine, la presente proposta di legge introduce norme di assoluto rilievo per la tutela dei consumatori (e in particolare dei soggetti particolarmente vulnerabili) rispetto ai rischi derivanti dall'uso della plastica nel settore alimentare, nonché per la difesa della salubrità ambientale dai pericoli connessi allo smaltimento dei rifiuti in materiale plastico. In particolare l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei consumatori particolarmente vulnerabili rispetto ai rischi connessi all'uso di contenitori di plastica per alimenti, per l'informazione e la prevenzione di tali rischi, nonché per la tutela della salubrità ambientale rispetto allo smaltimento dei rifiuti e per la promozione dell'uso di materiali completamente biodegradabili. L'articolo 2 reca i princìpi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa. I decreti legislativi in questione dovranno prevedere il divieto di commercializzazione, diffusione ed uso, nelle mense scolastiche e ospedaliere, di imballaggi o contenitori per alimenti o per bevande, in materiale plastico contenente cloruro di polivinile, bifenili policlorati, ftalati o altri materiali simili; il divieto di impiegare, in mense scolastiche, aziendali od ospedaliere, stoviglie o contenitori in materiale plastico aventi le medesime caratteristiche; l'obbligo di utilizzare, in sostituzione di tale materiale, sostanze completamente biodegradabili, nonché il dovere, in capo ai produttori, di riportare sulle confezioni dei prodotti alimentari avvertenze particolari Pag. 3 in ordine ai rischi per la salute connessi alla presenza di materiale plastico in imballaggi o contenitori di alimenti o bevande. I medesimi decreti legislativi dovranno, poi, sancire che le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dai medesimi decreti siano sanzionate, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro. Tali sanzioni corrispondono, infatti, a quelle previste dall'articolo 650 del codice penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e che sottende un illecito il cui disvalore penale è assimilabile a quello legato alla violazione degli obblighi e dei divieti in questione. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno inoltre prevedere le modalità di realizzazione, d'intesa con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli altri enti locali, di campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, rispetto ai rischi derivanti alla salute dall'uso della plastica nel settore alimentare, nonché ai pericoli per la salubrità ambientale legati allo smaltimento dei rifiuti, promuovendo altresì l'uso di materiali completamente biodegradabili, i soli davvero compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente rispetto alla diffusione e al progressivo accumulo di rifiuti. L'articolo 3 prevede, come da prassi consolidata, l'obbligo del Governo di trasmettere gli schemi dei decreti legislativi in questione alle Camere per l'espressione del relativo parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, al fine di garantire il controllo degli organi direttamente rappresentativi della sovranità popolare, in ordine al rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi enunciati nell'esercizio della delega da parte del Governo. L'importanza sociale e politica delle norme contenute nella presente proposta di legge induce ad auspicarne la tempestiva approvazione, nella consapevolezza della rilevanza che tali disposizioni rivestono al fine di tutelare la salute dei cittadini e la salubrità ambientale. Pag. 4
1. La presente legge è finalizzata a garantire un'efficace tutela dei consumatori dai rischi derivanti dall'utilizzazione di contenitori di plastica per alimenti. 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere il divieto di commercializzazione, diffusione e utilizzo, nelle mense scolastiche od ospedaliere, di imballaggi o contenitori per alimenti o bevande, in materiale plastico contenente cloruro di polivinile, bifenili policlorati, ftalati o altri materiali simili; b) prevedere il divieto dell'utilizzo, nelle mense scolastiche, aziendali od ospedaliere, di stoviglie o contenitori in materiale plastico contenente cloruro di polivinile, bifenili policlorati, ftalati o altri materiali simili; Pag. 5 c) stabilire l'obbligo dell'utilizzo, nelle ipotesi e ai fini di cui alle lettere a) e b), di materiale assolutamente non nocivo alla salute, quale ceramica o vetro, in sostituzione del materiale plastico; d) sancire, in capo ai produttori, l'obbligo di riportare sulle confezioni dei prodotti alimentari avvertenze particolari in ordine ai rischi per la salute connessi alla presenza di materiale plastico in imballaggi o contenitori di alimenti o bevande; e) prevedere che le violazioni dei divieti e degli obblighi di cui alle lettere a), b), c) e d) siano sanzionate, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro; f) prevedere interventi di informazione in ordine ai rischi per la salute connessi all'uso di contenitori o imballaggi per alimenti in materiale plastico, nonché campagne di sensibilizzazione riguardo alla tutela della salubrità ambientale rispetto allo smaltimento dei rifiuti e interventi volti a promuovere l'uso di materiali completamente biodegradabili, non nocivi per la salute. 2. Gli interventi e le campagne di cui al comma 1, lettera f), sono realizzati d'intesa con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli altri enti locali. 1. Gli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo articolo 1, comma 2, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione. Pag. 6 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
|||
| < Prec. | Pros. > |
|---|










