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1036 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento familiare internazional PDF Stampa E-mail
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mercoledì 04 febbraio 2009

XVI LEGISLATURA

 

CAMERA DEI DEPUTATI
   N. 1036


 

Pag. 1
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FRONER, SCHIRRU, BRANDOLINI, BUCCHINO, CENNI, CODURELLI, FEDI, FIANO, GARAVINI, GHIZZONI, GNECCHI, GOZI, MARCHI, MARCHIONI, MIGLIOLI, NACCARATO, PIZZETTI, QUARTIANI, RIA, SBROLLINI, TIDEI, VELO
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia
di affidamento familiare internazionale
Presentata il 14 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge - che costituisce, in massima parte, la riproposizione di un testo della medesima prima firmataria presentato nella XV legislatura (atto Camera n. 1796, XV legislatura) che, a sua volta, riprendeva una proposta di legge dell'onorevole Bolognesi ed altri della XIV legislatura (atto Camera n. 5725, XIV legislatura) - intende introdurre nel nostro sistema giuridico l'istituto dell'affidamento familiare internazionale al fine di completare il sistema italiano di protezione sostitutiva del minore.


      La previsione di tale istituto è stata inserita nel quadro del sistema di garanzie previsto dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, resa esecutiva dalla legge n. 476 del 1998, ovvero:

          a) considerazione dell'interesse superiore del minore;

          b) instaurazione di un sistema di cooperazione tra gli Stati contraenti al fine di assicurare, anche tramite la stipula di accordi bilaterali, il rispetto di garanzie previsto dalla citata Convenzione de L'Aja. Sempre nell'ambito dello schema di impegni previsto dalla Convenzione, le coppie o i singoli aspiranti - intendendosi, per quanto attiene ai requisiti di questi ultimi, applicare la normativa vigente sui requisiti degli affidatari di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 - dovranno rivolgersi a un apposito ente cui conferire l'incarico per la realizzazione delle procedure relative all'affido internazionale.
      L'autorità centrale, incaricata di controllare e di vigilare sulle attività degli enti, è individuata nella Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali (CAI) - la cui composizione e i cui compiti sono definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente

 

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della Repubblica 8 giugno 2007, n.108 - che dedica parte della sua attività a tale scopo e che provvede anche alla tenuta di un apposito albo degli enti autorizzati a effettuare le pratiche relative agli affidi internazionali. La possibilità di accedere all'istituto dell'affido internazionale dovrà essere rivolta in maniera particolare a quei minori di età superiore a 9-10 anni, istituzionalizzati, in stato di abbandono o di semiabbandono, o in condizioni familiari tali che la permanenza nel nucleo di origine sarebbe gravemente lesiva per la loro crescita, una volta esclusa la possibilità di affido o di adozione nel proprio Paese da parte delle autorità locali. La CAI, in collaborazione con le istituzioni del Paese estero di provenienza del minore affidato, provvederà al controllo dei requisiti richiesti e alla valutazione dei singoli casi dei minori dei quali si richiede la possibilità di affido. L'obiettivo, tramite la proposta di inserire nel nostro ordinamento l'istituto dell'affidamento internazionale, è quello di riuscire a razionalizzare la materia che include anche il tema dei soggiorni solidaristici, nati, inizialmente, in seguito alla tragedia di Chernobyl. Un'espressione estremamente positiva di solidarietà, ma verso cui si è espresso, più volte, l'auspicio di maggiori regole affinché gli effetti benefici che i soggiorni temporanei possono produrre non divengano un alibi per la violazione di altri diritti fondamentali.


      L'ipotesi formulata dalla presente proposta di legge è quella di stabilire previsioni diverse a seconda della condizione dei minori; l'affidamento internazionale è prevalentemente finalizzato al compimento di un particolare progetto (sia esso di studio, di formazione professionale o di cure sanitarie) e dunque con una limitazione temporale precisa, individuata in due anni, prorogabile.


      L'introduzione nel nostro sistema giuridico dell'affidamento internazionale potrebbe rappresentare una soluzione anche per quelle situazioni che escludono l'adozione legittimante, si pensi ai Paesi di cultura islamica, ove è previsto l'istituto della

kafala

, molto simile al nostro affidamento.


      Si prevede, inoltre, che nel corso della permanenza nel nostro Paese, finalizzata alla conclusione di uno specifico progetto, il minore mantenga forme di contatto e di relazione con il Paese di origine al fine di facilitarne il rientro al termine dello stesso affidamento.


      Nel caso in cui la famiglia di origine si trovi nella temporanea incapacità di prendersi cura del minore si dovranno indicare le modalità attraverso le quali i genitori o la famiglia di origine possa mantenere rapporti con il bambino; si dovranno anche stabilire le eventuali forme di collaborazione dell'ente autorizzato italiano incaricato con i servizi sociali del Paese di provenienza. I servizi sociali competenti, attivati dal tribunale territorialmente competente, forniranno ai genitori affidatari il necessario supporto per l'inserimento del minore e vigileranno sul buon andamento del percorso proposto.


      In ultimo, l'introduzione di tale istituto nel nostro sistema giuridico potrebbe essere validamente utilizzata in quei particolari casi in cui i minori si trovano in una temporanea situazione di bisogno derivante anche da eventi naturali calamitosi - si pensi alla condizione delle migliaia di bambini vittime di catastrofi provocate, ad esempio, dallo

tsunami

- qualora necessitino di particolari cure mediche non disponibili nei luoghi di origine o di ultimare la formazione scolastica o professionale. In questi casi l'affidamento internazionale, con la limitata permanenza del minore nel nostro Paese, potrebbe essere un valido sostegno a temporanee situazioni di disagio. Infine, questo nuovo istituto potrebbe essere utilizzato, in particolare in Europa, anche per progetti di studio, quasi una sorta di «progetto

Erasmus

», dedicato a quanti partono da una condizione di svantaggio, e costituire una grande opportunità di percorso formativo e di crescita in famiglia.

 

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«CAPO II-bis
DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE INTERNAZIONALE DI MINORI STRANIERI

      Art. 43-bis. - 1. L'affidamento familiare internazionale è finalizzato al compimento di uno specifico progetto di carattere sanitario, scolastico o di formazione professionale, tale da consentire un'adeguata istruzione e il miglioramento delle condizioni di vita e di salute del minore straniero, nonché ad assicurare il suo diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia senza distinzioni di sesso, etnia, età, lingua e religione, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1. La durata del progetto non può essere superiore a due anni, prorogabili, e comunque non oltre il compimento della maggiore età. Il progetto indica le modalità di mantenimento delle relazioni con la famiglia di origine, ove possibile, e con il Paese di provenienza, tramite periodici rientri nello stesso o, comunque, l'insieme delle azioni idonee a facilitare il mantenimento dei rapporti del minore con il Paese di origine, con la sua cultura e con la sua lingua.
      2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti dagli enti autorizzati e dai soggetti di cui all'articolo 43-quater nei confronti di minori stranieri residenti nei Paesi con i quali sono stati stipulati specifici accordi bilaterali ai sensi dell'articolo 43-quinquies.
      3. Possono accedere ai progetti di cui al comma 1 i minori di età superiore a dieci

 

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anni che si trovano in accertate condizioni di disagio presso la propria famiglia o che sono ricoverati in istituti nel proprio Paese, anche qualora la condizione di difficoltà derivi da calamità naturali o da una particolare situazione di conflitto armato.


      

4.

L'affidamento familiare internazionale è disposto dalle autorità del Paese di origine, previo consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, ovvero del tutore, sentito, ove risulti possibile, il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

      Art. 43-ter. - 1. L'affidamento familiare internazionale è consentito a una persona singola o a una famiglia, preferibilmente con figli minori, in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui il minore straniero ha bisogno. La famiglia deve aderire al progetto sanitario, scolastico o di formazione professionale, di cui all'articolo 43-bis, comma 1, e assicurare il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia di origine, ove possibile, e con il Paese di provenienza, con la sua cultura e con la sua lingua, tramite periodici rientri nello stesso o, comunque, ponendo in essere tutte le azioni idonee al mantenimento delle relazioni del minore con il suo Paese, con la sua cultura e con la sua lingua, avvalendosi dei servizi sociali competenti e dell'ente autorizzato che gestisce il progetto di cui all'articolo 43-quater.
      2.
I servizi sociali competenti sono attivati dal tribunale territorialmente competente al fine di fornire ai genitori affidatari il necessario supporto in tutte le fasi di inserimento del minore nella vita familiare e scolastica o nella formazione professionale, tramite incontri periodici con gli stessi e con le istituzioni con le quali il minore viene in contatto, favorendo l'applicazione del progetto di cui all'articolo 43-bis, comma 1.

 

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3.

Per l'ulteriore corso del procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 29-

bis

, 30 e 31.

      Art. 43-quater. - 1. Gli enti già autorizzati ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), possono essere altresì autorizzati a operare nell'ambito delle attività riguardanti l'affidamento familiare internazionale. Gli enti di cui al presente comma sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo previsto dalla citata lettera c).
      2. Gli enti autorizzati predispongono i progetti di cui all'articolo 43-bis, comma 1, e curano le procedure con le modalità stabilite dall'articolo 31.
      3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, possono predisporre i progetti e le attività di cui all'articolo 43-bis, comma 1.

      Art. 43-quinquies. - 1. L' affidamento familiare internazionale è consentito in favore di minori stranieri provenienti da Paesi con i quali sono stati stipulati specifici accordi bilaterali, sulla base dei seguenti princìpi:

          a) finalità:

              1) previsione che l'affidamento familiare internazionale sia compiuto nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto internazionale;

              2) previsione che l'accordo intenda instaurare un sistema di cooperazione al fine di assicurare il rispetto delle garanzie di cui alla lettera a) e di prevenire ogni forma di sottrazione, vendita o tratta di minori;

              3) indicazione che l'affidamento tende ad assicurare il riconoscimento negli Stati contraenti degli affidamenti familiari realizzati in conformità all'accordo;

          b) condizioni del minore: gli accordi bilaterali possono stabilire che gli affidamenti familiari internazionali siano disposti solo se le autorità del Paese di origine accertano che il minore straniero è privo

 

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del suo ambiente familiare ovvero non può essere lasciato in tale ambiente nel suo superiore interesse; che non è possibile procedere a un affidamento familiare nel Paese di provenienza, ma solo al ricovero in un istituto assistenziale e che, pertanto, l'affidamento familiare internazionale corrisponde al suo superiore interesse; che è stato prestato il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale ovvero del tutore, sentito il minore, ove possibile, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità psicofisica;

          c) individuazione dell'autorità centrale competente, con le funzioni di cui al comma 2;

          d) contenuto obbligatorio del provvedimento adottato dall'autorità centrale competente:

              1) motivazioni dell'affidamento familiare internazionale, riferimento al progetto sanitario, scolastico o di formazione professionale predisposto dall'ente autorizzato di cui all'articolo 43-bis, comma 2, e durata cui lo stesso si riferisce;

              2) modalità di mantenimento delle relazioni con i genitori, o con il genitore esercente la potestà genitoriale, e con il Paese di provenienza;

              3) attribuzione agli affidatari dell'esercizio dei poteri connessi alla potestà tutelare per tutta la durata dell'affidamento familiare internazionale;

              4) indicazione dell'ente autorizzato italiano incaricato di gestire la procedura di affidamento familiare internazionale quale soggetto responsabile della vigilanza sull'affidamento medesimo;

              5) previsione del rientro del minore nel Paese di provenienza alla scadenza del progetto di cui al numero 1) o, comunque, nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento risulti pregiudizievole per il minore stesso;

              6) possibilità di proroga della durata dell'affidamento familiare internazionale nel caso in cui, alla data di scadenza dell'affidamento, il rientro del minore

 

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nella famiglia di origine risulti impraticabile.

      2. Gli accordi bilaterali stabiliscono che ciascuno degli Stati contraenti designi un'autorità centrale per gli affidamenti familiari internazionali e che le autorità centrali, per procedere agli affidamenti, possano avvalersi di enti autorizzati, con finalità non lucrative, gestiti da persone qualificate per la loro integrità morale e per la loro formazione in materia di problematiche dell'infanzia.
      3. L'autorità centrale italiana è la Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, di cui agli articoli 38 e 39.

      Art. 43-sexies. - 1. Le famiglie, preferibilmente con figli minori, o le persone singole cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, che intendono ottenere l'affidamento familiare di minori residenti all'estero, presentano un'apposita dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'affidamento familiare.
      2. Per l'ulteriore corso del procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 29-bis, 30 e 31.

      Art. 43-septies. - 1. Gli aspiranti all'affidamento di un minore residente all'estero conferiscono l'incarico a un ente autorizzato di cui all'articolo 43-quater.
      2. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di affidamento familiare internazionale ai sensi del comma 1:

          a) informa gli aspiranti sulle procedure da seguire e sul progetto predisposto, sulle relative modalità di applicazione e sulla durata nonché sulle modalità di mantenimento delle relazioni con la famiglia di origine e con il Paese di provenienza del minore;

          b) svolge le pratiche inerenti all'affidamento familiare presso le autorità del Paese di provenienza del minore e concorda con esse le modalità di mantenimento

 

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delle relazioni del minore stesso con la sua famiglia di origine, anche ai fini dell'informativa di cui alla lettera

a)

;

          c) svolge le attività relative alle procedure di autorizzazione all'ingresso del minore e al suo inserimento presso gli affidatari. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 31.

      Art. 43-octies. - 1. La Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, ricevuti gli atti indicati dagli articoli 22 e 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'affidamento familiare risponde al superiore interesse del minore e ne pronuncia l'efficacia in Italia, autorizzando l'ingresso e la residenza in Italia del minore stesso per la durata dell'affidamento.
      2. La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo non è ammessa quando non risultano rispettate le condizioni previste dall'articolo 43-bis, commi 2 e 4.

      Art. 43-nonies. - 1. Il provvedimento di affidamento familiare internazionale dell'autorità competente del Paese di provenienza del minore e della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali sono trasmessi al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiede la famiglia affidataria. Il tribunale vigila sull'andamento dell'affidamento familiare ricevendo periodiche relazioni dall'ente autorizzato e procedendo a ogni altro accertamento ritenuto utile. Nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento familiare rechi pregiudizio al minore, il tribunale adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 23 e provvede a comunicarli alla citata Commissione, all'ente autorizzato incaricato e al servizio sociale competente del comune in cui la famiglia affidataria risiede. Le spese relative all'attuazione dei provvedimenti giudiziari sono poste a carico dell'ente locale del comune di residenza della famiglia affidataria.
      2. L'affidamento familiare internazionale cessa con provvedimento dell'autorità del Paese di provenienza del minore che lo

 

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ha disposto quando è venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. L'ente autorizzato trasmette il provvedimento di cui al presente comma alla Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, che ne dichiara l'efficacia e autorizza il rientro del minore nel Paese di provenienza, a cura dell'ente autorizzato.


      

3.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del progetto sanitario, scolastico o di formazione professionale di cui all'articolo 43-

bis,

comma 1, il rientro del minore nella famiglia di origine risulti impraticabile, ovvero il minore non abbia terminato il citato progetto, l'autorità competente del Paese di provenienza adotta un provvedimento di proroga dell'affidamento familiare. L'ente autorizzato trasmette il provvedimento di cui al presente comma alla Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, che ne dichiara l'efficacia».


Art. 2.

      1. Alla legge 4 maggio 1984, n. 183, e successive modificazioni, le parole: «Commissione per le adozioni internazionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali».
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Governo è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in conformità a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e ai seguenti princìpi:

          a) disciplina dei contenuti dell'autorizzazione e delle procedure per ottenere, modificare o revocare la medesima autorizzazione,

 

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nonché per la tenuta dell'albo e ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati per gli affidamenti familiari internazionali, di cui all'articolo 39-

ter

della legge 4 maggio 1983, n. 184;

          b) delega da parte del presidente della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali a uno o più componenti di funzioni riferite a settori omogenei di intervento, come definiti ai sensi della lettera c);

          c) articolazione della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali in apposite strutture competenti, rispettivamente, per i settori relativi alle attività di controllo sugli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, all'informazione di quanti siano interessati alle adozioni e agli affidamenti familiari internazionali, ai rapporti internazionali, ivi compresi quelli con i Paesi che non hanno ratificato la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, resa esecutiva dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e alle attività concernenti l'organizzazione e il controllo delle procedure di affidamento familiare internazionale;

          d) incremento della dotazione organica della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali e composizione della stessa con funzionari appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di distacco a tempo pieno.

 
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Andrea Sacca