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ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386-B/018 |
ATTO CAMERA
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386-B/018
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 48 del 05/08/2008
Firmatari
Primo firmatario: BUCCHINO GINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/08/2008
Stato iter:
CONCLUSO il 05/08/2008
Fasi iter:
DISCUSSIONE IL 05/08/2008
NON ACCOLTO IL 05/08/2008
PARERE GOVERNO IL 05/08/2008
RESPINTO IL 05/08/2008
CONCLUSO IL 05/08/2008
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/1386-B/18
presentato da
GINO BUCCHINO
testo di
martedì 5 agosto 2008, seduta n.048
La Camera,
premesso che:
il comma 10 dell'articolo 20 del decreto in esame introduce il requisito di dieci anni di soggiorno legale ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno sociale;
l'assegno sociale è una prestazione assistenziale il cui obiettivo è quello di garantire un livello minimo di sussistenza alle persone che vivono in Italia e che sono sprovviste di pensioni e sono titolari di reddito pari a zero o di modesto importo;
il requisito di dieci anni di soggiorno legale è in contrasto con il regolamento comunitario di sicurezza sociale n. 1408/71, strumento giuridico sovranazionale e direttamente applicabile agli Stati membri che consente la totalizzazione dei periodi di lavoro o di residenza compiuti nei vari Paesi comunitari ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni contributive e non contributive, compreso l'assegno sociale;
il requisito di dieci anni di soggiorno legale penalizza quindi esclusivamente i cittadini extracomunitari e i cittadini italiani emigrati che rientrano in Italia e che non possono far valere tale requisito;
la normativa attuale prevede comunque un requisito minimo di residenza di cinque anni per i cittadini extracomunitari ai fini del diritto all'assegno sociale, subordinato al possesso della carta di soggiorno,
impegna il Governo
a valutare l'impatto della disposizione richiamata in premessa, al fine di assumere tutte le opportune iniziative, anche normative, volte a garantire l'assegno sociale a tutti i cittadini italiani che risiedono permanentemente in Italia e che soddisfino i requisiti anagrafici e reddituali previsti dalla normativa vigente, a prescindere da vincoli temporali di residenza, nonché quelle volte a ripristinare, per i cittadini extracomunitari, il vincolo di cinque anni di residenza ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno sociale.
9/1386-B/18.Bucchino, Fedi, Narducci, Garavini, D'Antoni.
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