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venerdì 07 marzo 2008 |
NORMA SULL’ICI APPROVATA DAL PARLAMENTO ITALIANO CON LA LEGGE FINANZIARIA 20085. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
L’articolo 2, comma 1, introduce, rispetto alla normativa vigente, un’ulteriore detrazione fruibile in sede di versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) gravante sulla c.d. prima casa. tale detrazione non si applica agli immobili signorili, alle ville e ai castelli. (comma 2 ter).
Il termine utilizzato dal Legislatore è “unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, intendendosi per tale, salvo prova contraria, “quella di residenza anagrafica”. Tale precisazione è recata dal comma 2 dell’articolo 8 del d. lgs. n. 504 del 1992#, integrato sul punto dal comma 173 dell’articolo 1 (unico ) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
Si rammenta che l’ICI è un’imposta a base reale con gettito destinato ai Comuni. Essa trova la sua disciplina di base negli articoli da 1 a 18 del menzionato d. lgs. n. 504 del 1992. Il presupposto dell’imposta è dato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro destinazione. Soggetti passivi del tributo sono il proprietario dell’immobile, oppure il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non vi hanno sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. L’imposta si calcola applicando all’imponibile un’aliquota variabile dal 4 a al 7 per mille, la cui fissazione è rimessa ad una deliberazione del comune da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non viene adottata, si applica ipso iure l’aliquota del 4 per mille.
A tal fine, si inseriscono nel corpo normativo dell’art. 8 (“Riduzioni e detrazioni dall’imposta”) del d. lgs. n. 504 del 1992i nuovi commi 2-bis e 2-ter.
In base al nuovo comma 2-bis dell’articolo 8, dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992.
Si prevede che questa ulteriore detrazione non possa, comunque, eccedere i 200 euro. Essa sarà fruita fino a concorrenza del suo ammontare e dovrà essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetterà a ciascuno di essi, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
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