| 03-07-2008 01:00 |
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In un periodo di dichiarazione dei redditi, credo sia opportuno e soprattutto utile ricordare che la normativa che ha esteso le detrazioni per carichi di famiglia ai residenti all’estero per gli anni 2007, 2008 e 2009 (legge finanziaria per il 2007) si applica anche ai soggetti di cittadinanza extracomunitaria i quali lavorano e vivono in Italia ma che sono residenti all’estero, con familiari a carico residenti all’estero.
Si tratta di un beneficio fiscale poco conosciuto dai diretti interessati perché l’attenzione si è ovviamente concentrata sul fatto che tali detrazioni sono applicabili in primis ai cittadini italiani residenti all’estero che producono reddito in Italia. Il Governo Prodi al fine di non discriminare tra contribuenti italiani non residenti e contribuenti stranieri non residenti, che comunque lavorino e/o producano reddito in Italia, ha introdotto una normativa paritaria ancorché per un periodo provvisorio.
I contribuenti stranieri che lavorano in Italia ed hanno familiari a carico residenti all’estero per ottenere il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia devono dimostrare con idonea documentazione che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato. Inoltre, la nuova norma richiede che il soggetto richiedente non goda nel Paese di residenza, ovvero in un altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia e che il reddito complessivo del familiare a carico sia considerato al lordo di tutti i redditi prodotti, comprensivo quindi anche dei redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato di residenza del familiare stesso.
I soggetti che intendono godere delle detrazioni per carichi di famiglia devono quindi attestare:
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• il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
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• che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;
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• di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
Per la fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia i cittadini stranieri che lavorano in Italia e che risiedono in Paesi extracomunitari, devono produrre alternativamente:
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a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio. La fattispecie interessa i soggetti non residenti che vivono in Italia, come ad esempio, i lavoratori dipendenti che soggiornano in Italia per meno di 183 giorni l'anno;
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b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
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c) documentazione validamente formata dal Paese di origine e tradotta in italiano ai sensi della normativa ivi vigente, asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.
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