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L'On. Gino Bucchino denuncia un tentativo di "acquisto" politico-parlamentare.

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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 2376 PDF Stampa E-mail
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venerdì 07 marzo 2008

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02376

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 101 del 31/01/2007
Firmatari
Primo firmatario: BUCCHINO GINO
Gruppo: L' ULIVO
Data firma: 31/01/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatarioGruppoData firma
FEDI MARCOL' ULIVO31/01/2007
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 31/01/2007
Stato iter:
CONCLUSO il 09/07/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO09/07/2007
  DANIELI FRANCO VICE MINISTRO AFFARI ESTERI
Fasi iter:
SOLLECITO IL 14/06/2007
RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/07/2007
CONCLUSO IL 09/07/2007

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02376
presentata da
GINO BUCCHINO
mercoledì 31 gennaio 2007 nella seduta n.101

BUCCHINO e FEDI. -
Al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

con la stipula di numerose convenzioni multilaterali e bilaterali di sicurezza sociale lo Stato italiano ha garantito nel tempo un buon livello di tutela previdenziale ai lavoratori italiani migranti;

nell'area dell'Unione Europea, la tutela sociale è assicurata da specifici regolamenti comunitari mentre sul piano bilaterale, l'Italia ha stipulato accordi di sicurezza sociale con i Paesi nei quali sono presenti importanti collettività italiane;

la finalità degli accordi di sicurezza sociale è quella di garantire la parità di trattamento di lavoratori e pensionati dei Paesi contraenti e che i contributi previdenziali versati nei vari Paesi di emigrazione non vadano perduti ma possano essere utilizzati per perfezionare il diritto alle varie prestazioni previdenziali e consentire l'esportabilità delle stesse;

la regolare presenza di lavoratori extra-comunitari immigrati in Italia impone allo Stato italiano l'obbligo di tutelare adeguatamente i diritti previdenziali di tali lavoratori, con i criteri e le modalità con i quali ha tutelato i lavoratori italiani emigrati;

l'Unione Europea ha più volte concluso solennemente che i Paesi membri devono realizzare la parità di trattamento nel settore sociale tra cittadini comunitari e cittadini di Paesi terzi concedendo a questi ultimi un insieme di diritti uniformi ed analoghi a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione;

i diritti previdenziali dei lavoratori extra-comunitari immigrati in Italia possono essere adeguatamente tutelati tramite la paritaria applicazione della normativa nazionale in materia di sicurezza sociale ma anche e soprattutto con la stipula di accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di provenienza;

tali accordi possono contenere disposizioni che riguardino esclusivamente diritti previdenziali acquisiti o in via di acquisizione ed escludere invece l'esportabilità delle prestazioni legate alla residenza ed al reddito;

per gli immigrati entrati in Italia dal 1o gennaio 1996 si applicherà ai fini pensionistici il metodo di calcolo contributivo che collega l'importo della pensione ai contributi effettivamente versati;

lo Stato italiano ha ratificato ad oggi solo due convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di immigrazione, e cioè con Tunisia e Capoverde (sono altresì in vigore accordi con i Paesi della ex-Jugoslavia);

sono stati invece firmati da anni ma non ancora ratificati gli accordi con le Filippine ed il Marocco mentre sono stati avviati ma mai conclusi i negoziati con altri Paesi originari dei principali flussi migratori come l'Egitto -:

quale sia la politica del Governo italiano in relazione alla tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori extra-comunitari con regolare permesso o carta di soggiorno e quali siano i motivi per cui gli accordi bilaterali di sicurezza sociale con Paesi di immigrazione già firmati o in corso di stipula non sono stati mai approvati;

quali eventuali misure si intendano adottare per verificare le reali implicazioni finanziarie che la ratifica di tali accordi comporta, anche alla luce della possibilità di limitare l'esportabilità delle prestazioni legate al reddito e alla residenza, e se non altro per procedere con la ratifica degli accordi già firmati. (4-02376)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 9 luglio 2007
nell'allegato B della seduta n. 185
All'Interrogazione 4-02376 presentata da
BUCCHINO

Risposta. - Nel giugno del 2006 gli accordi di sicurezza sociale erano quelli conclusi con il Marocco, la Nuova Zelanda, il Brasile, il Cile e il Canada.
La Ragioneria generale nel corso dello stesso anno ha comunicato che la tabella A del Ministero degli affari esteri era insufficiente per coprire i costi anche di un solo accordo in tale materia. Si evidenzia infatti che i costi per l'adozione di tale tipologia di accordi sono notevoli, essendo computati per il primo ed il secondo anno sulla base del costo reale (cittadini degli Stati presenti sul territorio nazionale moltiplicato per il costo contributivo in base ad un calcolo attuariale), per il terzo anno sulla base della proiezione decennale di spesa.
In via generale, sarebbe opportuno procedere gradualmente all'avvio a ratifica in base alle risorse economiche che sono messe a disposizione e comunque ricalcolando gli oneri degli accordi in questione in base a nuovi conteggi effettuati dall'Ufficio statistico attuariale del'Inps.
In particolare, va sottolineato che per quanto riguarda il Cile, e tra breve anche il Canada, è stata avviata dal Ministero degli affari esteri la procedura di concerto interministeriale con i Dicasteri competenti in vista della loro presentazione in Parlamento.
È da evidenziare che, nelle more della ratifica, ai lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti che si trasferiscono all'estero, è comunque assicurata la piena tutela dei loro diritti previdenziali in base dall'articolo 22 comma 13 della legge 30 luglio 2002 n. 189, attualmente in vigore, che recita:

«...in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociali maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995 n. 335».

Il Viceministro degli affari esteri: Franco Danieli.
Classificazione TESEO:
CONCETTUALE:
LAVORATORI IMMIGRATI, RATIFICA DEI TRATTATI, TRATTAMENTO PREVIDENZIALE, TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
 
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Andrea Sacca