| INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 03111 |
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| venerdì 07 marzo 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTO CAMERAINTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03111Dati di presentazione dell'attoLegislatura: 15 FirmatariPrimo firmatario: BUCCHINO GINO DestinatariMinistero destinatario:Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 28/03/2007 Stato iter:CONCLUSO il 23/04/2007
Fasi iter:RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/04/2007 Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03111 presentata da GINO BUCCHINO mercoledì 28 marzo 2007 nella seduta n.136 BUCCHINO, FRIAS, GIANNI FARINA, NARDUCCI, BAFILE, FEDI, CINZIA MARIA FONTANA, RAZZI, SPERANDIO, LOCATELLI, IACOMINO, DIOGUARDI, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, CARUSO, MUNGO, OLIVIERI, DEIANA, DE CRISTOFARO, PROVERA, SMERIGLIO, MANTOVANI, SINISCALCHI, FRANCO RUSSO, ROCCHI, LICANDRO, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SGOBIO, SOFFRITTI, CESINI, GALANTE, PAGLIARINI, BELLILLO, GAMBESCIA, ZANOTTI, PORETTI, BUGLIO, MELLANO, BELTRANDI, D'ELIA, TURCO, LUCÀ, DI GIROLAMO, DE ZULUETA, SANNA, RAMPI, PETTINARI, LIONELLO COSENTINO, TRUPIA, AURISICCHIO, BELLANOVA, COLASIO e VENTURA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: nella circolare del 13 febbraio 2007, intitolata «Assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria privi di assistenza sanitaria», il Ministero della salute ha ricordato che la posizione nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale dei cittadini rumeni e bulgari a seguito del passaggio al regime comunitario, è disciplinata dai Regolamenti comunitari n. 1408/71 e n. 574/72; partendo da questa premessa il Ministero della salute informa «che i cittadini rumeni e bulgari che sono già iscritti al Servizio Sanitario Nazionale mantengono il diritto acquisito mentre coloro i quali regolarizzeranno la loro posizione attraverso la richiesta della carta di soggiorno, potranno iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, mentre altri potranno accedere al Servizio Sanitario Nazionale a carico del Paese di origine»; il Ministero della salute specifica inoltre che sul territorio italiano rimangono tuttavia cittadini rumeni e bulgari (non si conoscono i numeri ma non è azzardato ipotizzare che siano migliaia) i quali momentaneamente, per svariate ragioni, non sono in grado di regolarizzare la propria posizione assistenziale in Italia o nel Paese di origine e che fino al 31 dicembre 2006 avevano comunque usufruito delle prestazioni urgenti o essenziali così come previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), grazie al rilascio del cosiddetto codice STP (Straniero Temporaneamente Presente). Si tratta di quelle persone che prima dell'entrata nell'Unione Europea di Romania e Bulgaria erano cittadini extracomunitari che si trovavano in una condizione di clandestinità nel territorio italiano; queste persone, in virtù delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, potevano accedere alle cure di base facendosi rilasciare dalle ASL un tesserino sanitario provvisorio con validità di sei mesi e rinnovabile; il Ministero della salute - d'accordo con il Ministero dell'interno -, per rispondere alle ASL che chiedevano chiarimenti sui comportamenti da adottare di fronte alle inderogabili domande di assistenza di questi cittadini che avendo acquisito la cittadinanza comunitaria rischiano paradossalmente di perdere la copertura sanitaria, ha stabilito (secondo gli interpellanti in maniera molto opportuna), nella circolare del 13 febbraio 2007, di prorogare l'uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per l'anno in corso, ai cittadini rumeni e bulgari che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006 e che attualmente sono ancora privi di altro titolo di accesso al servizio sanitario; questa opportuna soluzione trova fondamento nell'articolo 1, comma 2, del testo unico sull'immigrazione che assicura l'applicazione delle norme in esso contenute (in questo caso la concessione del codice STP) anche ai cittadini comunitari nel caso in cui tali norme siano ad essi più favorevoli; purtroppo però la circolare del Ministero della salute omette di considerare, in ordine all'assistenza sanitaria, la posizione di quei cittadini rumeni e bulgari i quali erano clandestini al 31 dicembre 2006, non erano in possesso del codice STP, sono diventati ora cittadini comunitari e quindi non più potenzialmente aventi diritto a tale codice, e non in grado di regolarizzare i loro diritti assistenziali in Italia (i motivi di questa incapacità possono essere svariati: impossibilità di chiedere la carta di soggiorno in Italia, mancata iscrizione al servizio sanitario rumeno, impossibilità di documentare un reddito sufficiente al proprio sostentamento); il rischio che migliaia di persone, cittadini comunitari, rimangano senza copertura sanitaria in Italia è palese -: quali urgenti misure si intendano adottare: a) per garantire che anche ai cittadini comunitari di nazionalità rumena e bulgara che non sono attualmente in grado di regolarizzare la loro posizione nei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, sia concessa l'assistenza sanitaria per cure urgenti od essenziali; b) per evitare discriminazioni in ordine alla concessione dell'assistenza sanitaria tra cittadini extracomunitari e cittadini comunitari adottando perciò il principio dell'applicabilità della norma più favorevole previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, anche ai cittadini comunitari privi al 31 dicembre 2006 del codice STP; c) per evitare soprattutto discriminazioni tra cittadini comunitari originari dello stesso Paese, cittadini rumeni o bulgari, evitando di adottare nella sfera dei diritti sanitari una logica burocratica che contrasta con lo spirito umanitario della nostra costituzione, dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale e della normativa comunitaria sulla libera circolazione.(4-03111) Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 23 aprile 2007 nell'allegato B della seduta n. 148 All'Interrogazione 4-03111 presentata da BUCCHINO Risposta. - Con riferimento a quanto richiesto nell'atto parlamentare, è opportuno segnalare la recente modifica del quadro normativo comunitario intervenuta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2007, del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 che ha recepito la Direttiva 2004/38 CE relativa al diritto di soggiorno dei cittadini comunitari in altro Stato. Detta direttiva, al fine di evitare oneri eccessivi per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, condiziona il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari al possesso dei seguenti requisiti: per un periodo non superiore a tre mesi, i cittadini Ue hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per (espatrio, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza; per periodi superiori ai tre mesi è stato riconosciuto il diritto di soggiorno, con relativa iscrizione anagrafica, senza obbligo di richiedere la carta di soggiorno (obbligo rimasto solo per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari), quando: a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; b) dispone di risorse economiche sufficienti, nonché di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo; c) è iscritto presso un istituto pubblico, o privato riconosciuto, per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé e i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo; d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino Ue che ha diritto a soggiornare ai sensi delle lettere precedenti. Di conseguenza dovranno essere verificate le ricadute della suddetta normativa sul decreto ministeriale 18 marzo 1999, recante norme in materia di «Assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei cittadini comunitari residenti in Italia», il quale prevede che i cittadini comunitari che hanno la residenza in Italia e la Carta di soggiorno e che non hanno titolo a ricevere l'assistenza sanitaria a carico del Paese di provenienza, devono essere iscritti al Servizio sanitario nazionale, alla pari di un cittadino italiano. Alla luce dell'imminente entrata in vigore del decreto legislativo citato, sembra opportuno rivedere quanto previsto dal decreto ministeriale, poiché, pur non essendo più obbligatorio il possesso della Carta di soggiorno, il cittadino comunitario, per soggiornare in Italia per un periodo superiore ai tre mesi, deve comunque dimostrare di essere fornito di un valido documento di riconoscimento, di disporre di risorse economiche e di essere titolare di un'assicurazione sanitaria. In mancanza di uno di questi requisiti non potrà richiedere la residenza e di conseguenza l'iscrizione a Servizio sanitario nazionale. Il Ministero della Salute, con l'emanazione della circolare del 13 febbraio 2007, ha prorogato per l'anno in corso l'uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorchè continuative, ai cittadini bulgari e romeni che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006, privi momentaneamente per le loro condizioni di salute che impediscono forme di attività lavorativa, di altro titolo per l'accesso Servizio sanitario nazionale. In tal senso si è espresso anche il Ministero dell'Interno con una nota inviata alle Prefetture. Le situazioni di disagio rappresentate dagli onorevoli interpellanti saranno affrontate nell'ambito di una regolamentazione specifica da concertare con i Ministeri competenti e con le Regioni alla luce di quanto sopra rappresentato. In via transitoria le Asl possono valutare specifiche situazioni che giustifichino l'applicazione della norma più favorevole, cosi come previsto dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il Sottosegretario di Stato per la salute: Antonio Gaglione. Classificazione TESEO:CONCETTUALE:ASSISTENZA SANITARIA, DIRITTI DEGLI STRANIERI, SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, TUTELA DELLA SALUTESIGLA O DENOMINAZIONE:BULGARIA, DL 1998 0286, ROMANIA, UNIONE EUROPEA |
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